LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA)


Cos'è la Liquidazione Controllata del Sovraindebitamento

La liquidazione controllata rientra tra le procedure di composizione della crisi (CCII), unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore.

Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza; la vecchia liquidazione del patrimonio, diventa liquidazione controllata, plasmata sulla liquidazione giudiziale.

Le novità contenute nel Codice rispetto all'impianto originario riguardano:

  • L'introduzione della nozione di «impresa minore», che individua quelle imprese che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
    • 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore
    • 2) ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore
    • 3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500 mila.

 

Le «imprese minori» sono escluse dalla liquidazione giudiziale, dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione del debiti, e possono invece accedere alle procedure minori del sovraindebitamento, come il concordato minore e liquidazione controllata.

  • le altre novità del Codice, infatti, riguardano la trasformazione dell’accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento in concordato minore (artt. 74 e ss., CCII), e la trasformazione della procedura di liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati, in liquidazione controllata (artt. 268 e ss., CCII)

 

In particolare, la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria destinata ai soggetti sovraindebitati, vale a dire a quei soggetti in stato di crisi o di insolvenza che, per la mancanza della qualità di imprenditori, o per la loro qualità di «impresa minore», non sono assoggettati alle procedure “maggiori” del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale; la liquidazione controllata può essere aperta non più soltanto ad istanza dello stesso debitore, ma, così come quella “maggiore”, anche per iniziativa di uno o più creditori, e, come accade nell'altra procedura, essa determina lo spossessamento dell’intero patrimonio del debitore, che viene amministrato dal liquidatore nominato dal tribunale.

Per conoscere l'esistenza ed i dettagli delle nuove procedure del Codice della Crisi e Concorsuali puoi richiedere il Report Visura, oppure il rapporto informativo completo Report Rating iCribis.


CHI SIAMO

iCRIBIS è il portale e-commerce di Cribis che offre accesso alla banca dati di informazioni commerciali su imprese italiane ed estere. Ideale per piccole imprese e professionisti, iCRIBIS aiuta a tutelare i crediti e ridurre gli insoluti. Migliaia di piccole aziende e privati lo scelgono quotidianamente per informarsi su clienti, fornitori e concorrenti, con la garanzia di dati di qualità, sempre accessibili online.

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Cos'è la Liquidazione Controllata del Sovraindebitamento

La liquidazione controllata rientra tra le procedure di composizione della crisi (CCII), unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore.

Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza; la vecchia liquidazione del patrimonio, diventa liquidazione controllata, plasmata sulla liquidazione giudiziale.

Le novità contenute nel Codice rispetto all'impianto originario riguardano:

  • L'introduzione della nozione di «impresa minore», che individua quelle imprese che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
    • 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore
    • 2) ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore
    • 3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500 mila.

 

Le «imprese minori» sono escluse dalla liquidazione giudiziale, dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione del debiti, e possono invece accedere alle procedure minori del sovraindebitamento, come il concordato minore e liquidazione controllata.

  • le altre novità del Codice, infatti, riguardano la trasformazione dell’accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento in concordato minore (artt. 74 e ss., CCII), e la trasformazione della procedura di liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati, in liquidazione controllata (artt. 268 e ss., CCII)

 

In particolare, la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria destinata ai soggetti sovraindebitati, vale a dire a quei soggetti in stato di crisi o di insolvenza che, per la mancanza della qualità di imprenditori, o per la loro qualità di «impresa minore», non sono assoggettati alle procedure “maggiori” del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale; la liquidazione controllata può essere aperta non più soltanto ad istanza dello stesso debitore, ma, così come quella “maggiore”, anche per iniziativa di uno o più creditori, e, come accade nell'altra procedura, essa determina lo spossessamento dell’intero patrimonio del debitore, che viene amministrato dal liquidatore nominato dal tribunale.

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