PIGNORAMENTO



Quando non si riesce a pagare un debito, la prima preoccupazione del debitore è quella di incorrere nel pignoramento dei propri beni. Ma cos'è di preciso il pignoramento? Quali forme può assumere? Esistono beni non pignorabili? Se si, quali sono? In questo articolo del glossario iCribis risponderemo a queste domande e capiremo meglio come funziona questo atto giudiziario.

pignoramento


Cos’è il pignoramento
Il pignoramento è un atto che inizia il vero e proprio processo di espropriazione forzata dei beni mobili o immobili di un soggetto insolvente, al fine di garantire la soddisfazione di un creditore. Secondo l’art. 491 del Codice di procedura civile l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento, fatta salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, ossia i beni mobili garantiti da pegno o, in via eccezionale, da ipoteca.

Il pignoramento ha lo scopo di vincolare determinati beni del patrimonio del debitore e produce un duplice effetto. Da un lato rende inopponibili al creditore pignorante i successivi atti di disposizione dei beni da parte del soggetto debitore; dall’altra li assoggetta alla successiva vendita o assegnazione ai creditori.

Può essere avviato attraverso due modalità, che differiscono tra loro in base ai beni che vengono pignorati:
● attraverso l’accesso dell’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo nella casa del debitore o in altri luoghi di sua proprietà.
● Attraverso la notifica di un atto, nel caso del pignoramento mobiliare relativo a motoveicoli, autoveicoli e rimorchi e presso terzi.

Il soggetto che vanta un credito, prima di procedere al pignoramento, ha l’obbligo di notificare al soggetto debitore l’atto di precetto, Una volta fatto ciò, il debitore ha dieci giorni di tempo per adempiere ai suoi obblighi, trascorsi i quali seguirà la vera e propria esecuzione tramite pignoramento.

Le forme del pignoramento
Esistono tre tipologie di pignoramento dei beni del debitore. Quest’ultime, infatti, differiscono, in base ai beni che sono sottoposti al pignoramento e ognuna ha una sua specifica procedura. Nello specifico esistono tre diverse forme:
● il pignoramento mobiliare è quello che interessa tutto ciò che è presente all’interno dell’abitazione o il luogo di lavoro del debitore (mobili, oggetti, elettrodomestici, strumenti di lavoro, apparecchiature, utensili, ecc.).
● Il pignoramento immobiliare, ovvero quello che ha per oggetto i beni immobili del debitore.
● Il pignoramento presso terzi, ossia sono pignorati i crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi (il canone di locazione, lo stipendio, la pensione, ecc.).

La procedura di pignoramento
Come detto in precedenza il pignoramento è il primo atto del processo espropriativo. Secondo l’art. 492 del Codice di procedura civile consiste nell'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento può essere richiesto una volta trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto e perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 del Codice di procedura penale).

Inoltre, secondo l’art. 492 bis del Codice di procedura civile, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Con tale autorizzazione l’ufficiale giudiziario può utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni per ottenere informazioni relative ai beni e ai crediti che possono essere sottoposti ad esecuzione.

I beni pignorabili e quelli non pignorabili
I beni pignorabili sono tutti quelli che rientrano nel patrimonio del debitore, nonché i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (art. 2910 del Codice civile).

Tuttavia esistono, ai fini di tutelare il debitore, dei beni che non possono essere pignorati. A titolo esemplificativo ciò vale per:
● L’anello nuziale, la biancheria, i letti, i vestiti gli utensili di casa e cucina;
● gli oggetti sacri e quelli funzionali all'esercizio del culto;
● gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
● i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
● le armi e gli oggetti che il soggetto debitore ha l’obbligo per legge di conservare per adempiere ad un pubblico servizio;
● le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia;
● gli animali da compagnia senza fini di produzione, alimentari o commerciali;
● gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 515 Codice di procedimento civile sono pignorabili entro determinati limiti i seguenti beni:
● in mancanza di altri mobili, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso;
● nei limiti del quinto, gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

 

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