CONTI D'ORDINE: COSA SONO E A COSA SERVONO
I conti d’ordine hanno una funzione informativa in relazione a operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono condizionare tali grandezze nel corso degli esercizi successivi. In altri termini, i conti d’ordine hanno il fine di tenere traccia di accadimenti gestionali che, pur non incidendo in maniera quantitativa sul patrimonio e sul risultato economico al momento dell’iscrizione, possono avere effetti in un momento successivo.
I conti d’ordine integrano il sistema principale di rilevazione, per questo motivo il loro metodo di contabilizzazione è detto minore o supplementare. I conti d'ordine devono seguire i principi di chiarezza e della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, come previsto nell’articolo 2423 del Codice civile. Inoltre, ai fini del bilancio, si applicano gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo:
- se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo;
- non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
I conti d’ordine e il bilancio
L’informativa sui conti d’ordine è fornita nella nota integrativa. A tal proposito l’articolo 2427 del Codice civile sancisce che nella nota integrativa deve essere contenuto l’importo complessivo delle garanzie, degli impegni e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Nello specifico è necessario indicare:
- la natura delle garanzie reali prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.
Per quanto riguarda gli impegni, l’articolo 2427 del Codice civile stabilisce che nella nota integrativa, oltre all'importo complessivo, devono essere indicati:
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.
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Per quanto riguarda le garanzie, invece, l’articolo 2427 del Codice civile stabilisce che nella nota integrativa deve essere indicato, oltre all'importo totale delle garanzie, la natura delle garanzie reali prestate. L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali è in riferimento a quelle che sono concesse in favore dei creditori per debiti altrui. Le garanzie reali per debiti propri non sono oggetto di iscrizione nei conti d’ordine. In questa specifica fattispecie, infatti, il bene su cui grava l’ipoteca o il pegno e soggetto al rischio di espropri rimane iscritto nell'attivo patrimoniale mentre il debito è iscritto nel passivo. Tale operazione è segnalata in nota integrativa.
Infine, in relazione alle passività potenziali secondo il principio contabile internazionale n. 37 la passività potenziale è:
- una possibile obbligazione che deriva da eventi ormai passati e la cui esistenza sarà confermata solo al realizzarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità;
- un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
- non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;
- l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
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