Il contenuto di questa pagina fa riferimento alle disposizioni previste dalla precedente Legge fallimentare, ossia il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, contenente la disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.
A partire dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) pubblicato con il D.Lgs. n. 83/2022 che introduce nuove procedure concorsuali. Alcune di queste sono simili, comparabili al ‘vecchio’ codice. Clicca qui, per conoscere quali sono le nuove Procedure Concorsuali.
Il concordato fallimentare, previsto dalla legge fallimentare (il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267), è uno strumento giuridico a cui può fare ricorso un imprenditore in stato di insolvenza irreversibile, che gli consente di sanare i propri debiti nei confronti dei creditori. Qual è il funzionamento del concordato fallimentare? In cosa differisce rispetto al concordato preventivo? In questo articolo del glossario iCRIBIS risponderemo a tutte queste domande, cercando di fare chiarezza su questo importante strumento previsto dalla Legge fallimentare.
Il concordato fallimentare è uno strumento di chiusura alternativo alla procedura fallimentare. È in sostanza un accordo tra l’imprenditore fallito e i suoi creditori, teso a soddisfare in maniera parziale le esigenze di questi ultimi. È un istituto disciplinato dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267) e modificato attraverso il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 e il decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007. Il suo scopo è quello di permettere ai soggetti che vantano un credito nei confronti del debitore di conseguire più di quanto riceverebbero con la liquidazione fallimentare e di consentire all'imprenditore insolvente di arrestare la procedura fallimentare.
Abbiamo visto che è possibile effettuare la chiusura della procedura fallimentare attraverso un accordo tra le parti, ossia il concordato fallimentare. L’articolo 124 della Legge fallimentare prevede che la proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un soggetto terzo, anche prima dell’emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Anche il soggetto fallito può presentare la proposta, a patto che sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e che non siano trascorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta di concordato può essere presentata purché si sia tenuta la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre informazioni disponibili consentano al curatore di redigere una lista dei creditori da poter sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La proposta può prevedere:
● La suddivisione dei creditori in classi omogenee in base alla loro posizione giuridica e i loro interessi.
● Un trattamento diverso tra le varie classi di creditori, evidenziando le motivazioni alla base di ciascun trattamento.
● La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi modalità. Infatti, oltre all’ordinario pagamento dilazionato e/o in percentuale, possono essere utilizzate varie tipologie di operazioni tra le quali la cessione dei beni, l’attribuzione di quote, azioni, obbligazioni o altri titoli di debito e strumenti finanziari. La proposta viene presentata al giudice delegato, il quale chiederà il parere del curatore. Il giudice, infatti, oltre a valutare il contenuto della proposta di concordato, deve acquisire il parere del comitato dei creditori e ordinarne la comunicazione ai creditori insieme al parere del curatore.
La proposta di concordato è approvata quando il parere favorevole è espresso dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto. In altri termini è necessaria la maggioranza semplice dei creditori. Nel caso in cui il contenuto della proposta preveda più classi di creditori, l’approvazione si avrà se si raggiunge la maggioranza nel maggior numero di classi. Ai fini dell’approvazione della proposta vige il principio del silenzio assenso, ovvero i creditori che non esprimono il loro voto entro il termine stabilito sono considerati consenzienti. Una volta che la proposta è approvata, il giudice dispone che il curatore comunichi la decisione tramite posta elettronica certificata al proponente per la richiesta di omologazione e ai creditori dissenzienti, fissando il termine per le eventuali opposizioni. Se nel termine stabilito non pervengono obiezioni il concordato viene omologato dal tribunale.
La proposta di concordato ha efficacia una volta scaduti i termini per opporsi all’omologazione. Quando il decreto di omologazione è definitivo il curatore deve rendere conto della gestione e il tribunale dichiara chiuso il fallimento. Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori agiranno affinché siano rispettate le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
Il concordato preventivo, al contrario del concordato fallimentare, consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento e accordarsi, appunto in maniera preventiva, per soddisfare anche solo in parte le ragioni dei creditori. Questo strumento, infatti, da un lato evita lo stallo della procedura fallimentare, permettendo la prosecuzione dell’attività aziendale, dall’altro salvaguarda gli interessi dei creditori, favorendo l’accordo relativo alle modalità con cui si dovranno estinguere le obbligazioni.
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