IL PROCEDIMENTO UNITARIO
(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA)
Cos'è il Procedimento Unitario
L’entrata in vigore del Codice della crisi (CCII) segna il debutto del Procedimento Unitario, nell’ambito del quale il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell’insolvenza.
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In tale “contenitore” confluiscono sia gli strumenti di regolazione della crisi (definiti dall’art. 2 lett. m-bis CCII – alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022 – come le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi), sia la procedura di liquidazione giudiziale e quella finalizzata all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (v. art. 7, comma 2, CCII).
Le norme del Codice dedicate alla giurisdizione e alla competenza (Titolo III – Parte prima del Codice della crisi, dove è contenuta la disciplina del procedimento unitario), sono caratterizzate connotate dal riferimento al centro principale degli interessi, cosiddetto COMI (centre of main interest), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile da terzi.
- la giurisdizione italiana e, quindi, la possibilità accedere alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisie dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinata nel Codice della crisi si applica laddove in Italia esita il cd. COMI (centre of main interest)
- L'art. 26 CCII prevede che l’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana (anche se è aperta analoga procedura all’estero) quando ha una dipendenza in Italia
- ll COMI assume rilievo anche sul piano della ripartizione della competenza in relazione al circondario del tribunale ( 27, comma 2, CCII ad eccezione delle imprese in Amministrazione Straordinaria e ai Gruppi di imprese di rilevante dimensione, per le quali è prevista la competenza del tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa ex art. 1 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ( art. 27, comma 1, CCII).
L’ art 27, comma 3, CCII prevede che il cosiddetto COMI sia:
a) per la persona fisica esercente attività di impresa nella sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, nella sede effettiva dell’attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o domicilio o se sono sconosciuti con l’ultima dimora nota o in mancanza con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, presso il Tribunale di Roma
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