SOVRAINDEBITAMENTO: COS'É E COME FUNZIONA


Forse ti sarà capitato di sentire parlare di sovraindebitamento o della cosiddetta legge salva suicidi (Legge 3/2012), eppure non hai ben chiaro come funzionano le procedure previste dal nostro ordinamento per aiutare le persone e le piccole imprese che non riescono a far fronte ai propri debiti. 

Che cosa è il sovraindebitamento? Quali sono le procedure previste dal legislatore italiano in caso di sovraindebitamento e chi può accedervi? In questo nuovo articolo del Glossario iCRIBIS risponderemo a tutte queste domande, facendo chiarezza una volta per tutte su questo importante concetto.

Che cosa si intende con il termine sovraindebitamento?

Come detto in precedenza, il concetto di sovraindebitamento è stato introdotto nel nostro sistema giuridico dalla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, recante le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Attraverso questa norma il legislatore, infatti, ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali.

Il concetto di sovraindebitamento è collegato alle difficoltà a saldare i propri debiti, quando il soggetto debitore è un soggetto che non può fallire come un singolo consumatore o una piccola impresa. In altri termini, il sovraindebitamento è la situazione di difficoltà di colui che non riesce a onorare i propri debitori a causa dello squilibrio esistente tra le sue disponibilità e i debiti da pagare.

Un soggetto è sovraindebitato quando non riesce a far fronte ai propri debiti e non dispone al momento di un patrimonio liquidabile per pagarli. È allo stesso modo considerato sovraindebitato anche chi non è in grado di pagare nel breve termine, anche se ancora non formalmente insolvente. Ad esempio, un operaio che ha sempre pagato la rata del mutuo, se perde il proprio lavoro, può accedere alle procedure di sovraindebitamento se non ha risorse liquide per pagare le successive rate.

Cosa prevede la normativa del sovraindebitamento?

Con la normativa sul sovraindebitamento nel nostro Paese viene introdotta una  gestione dei debitori insolventi simile a quanto già previsto in altri Paesi europei. In sintesi, l’obiettivo principale della legge che stiamo analizzando è quello di permettere al debitore di pagare quanto gli è possibile in maniera legale e di cancellare i debiti che non sono stati pagati (esdebitazione).

Questa opportunità non deve essere considerata però come una sanatoria del debito. Infatti, viene data la possibilità al debitore di pagare quanto gli è possibile, contestualmente alla sua situazione economica, patrimoniale e reddituale. La logica è quella di garantire il diritto del debitore ad una vita dignitosa e quello dei creditori di vedere riconosciuto almeno una parte di quanto gli è dovuto dal consumatore o dall’impresa sovraindebitata.

Chi può avvalersi del sovraindebitamento?

Le procedure  sono riservate ai consumatori privati e a tutti i debitori che non possono avvalersi delle procedure concorsuali classiche previste dalla Legge fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267).

Possono accedere alla procedura tutti i soggetti che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, ovvero che hanno una situazione acclamata di disequilibrio tra le loro obbligazioni e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

Nello specifico possono avvalersi delle procedure previste per il sovraindebitamento:

  • i consumatori privati;
  • le imprese agricole;
  • le start up innovative;
  • imprenditori commerciali fallibili cancellati dal registro delle imprese da più di un anno;
  • i professionisti;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli artisti;
  • le onlus;
  • le associazioni;
  • le associazioni professionali;
  • le società tra professionisti;
  • gli studi professionali associati.

 

Nello specifico le realtà imprenditoriali non fallibili devono rispettare le seguenti condizioni:

  • nei tre esercizi precedenti l’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il soggetto debitore non deve aver avuto un attivo patrimoniale complessivo annuale superiore a 300.000 euro.
  • Nei tre esercizi che precedono l’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il debitore non deve avere realizzato ricavi lordi annuali per una cifra superiore a 200.000 euro.
  • Il debitore deve avere un ammontare di debiti che complessivamente non superi 500.000 euro.

 

L’istanza non può essere accolta quando:

  • il debitore è soggetto a procedure concorsuali;
  • il debitore nei cinque anni precedenti abbia fatto ricorso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • il debitore abbia subito l’annullamento o la risoluzione dell’accordo oppure la revoca o la cessazione degli effetti dell’omologazione dello stesso;
  • il debitore abbia fornito una documentazione che non permette di ricostruire in maniera esaustiva la sua situazione patrimoniale ed economica.

 

Quali sono le procedure previste per il sovraindebitamento?

La norma prevede quattro procedure per far fronte al sovraindebitamento.

La prima procedura è il “piano del consumatore”, che può essere usata esclusivamente dalle persone fisiche.  In questo caso viene proposto ai soggetti che vantano un credito un piano di pagamenti sostenibile rispetto alle entrate del debitore.

La seconda possibilità è l’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, ovvero un piano di pagamenti riservato alle aziende e ai professionisti. In concreto viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. Tale procedura permette di salvaguardare la continuità dell’azienda debitrice ed è effettiva solo se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

La terza è la liquidazione del patrimonio del debitore, procedura attraverso la quale il debitore e il Gestore individuino i beni da vendere per pagare tutti o una parte dei debiti.

Infine, l’esdebitazione del debitore incapiente è riservata alle persone che non hanno a disposizione nulla da offrire ai loro creditori. Tale procedura rimane aperta per quattro anni durante i quali la sfera economica del soggetto del debitore viene sottoposta a monitoraggio.

<