(EX) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: COS’È E COME FUNZIONA


In questo articolo si  fa riferimento alle disposizioni previste dalla precedente Legge fallimentare, ossia il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, contenente la disciplina del fallimento e delle procedure.

A partire dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) pubblicato con il D.Lgs. n. 83/2022 che introduce nuove procedure concorsuali. Alcune di queste sono simili, comparabili al ‘vecchio’ codice. Clicca qui, per conoscere quali sono le nuove Procedure Concorsuali.


Ti sarà capitato di sentire parlare di ristrutturazione del debito, in particolare quando si parla di realtà imprenditoriali che versano in condizioni finanziarie difficili. La ristrutturazione del debito, infatti, è la procedura alla quale può fare ricorso un imprenditore in difficoltà economiche, che non gli permettono di far fronte ai debiti contratti con i propri creditori.Qual è il funzionamento della ristrutturazione del debito? Chi può avvalersene e come?

In questo nuovo articolo del glossario iCRIBIS risponderemo a tutte queste domande, cercando di fare chiarezza su questo importante strumento previsto dalla Legge fallimentare.     

ristrutturazionedebito

 Cos’è la ristrutturazione del debito?

La ristrutturazione del debito è una procedura che si sostanzia in un accordo, che modifica le condizioni originarie di un prestito. La ristrutturazione del debito, infatti, permette all’imprenditore insolvente di risanare l’equilibrio finanziario della sua impresa attraverso un piano di rientro del debito, basato su dei termini nuovi rispetto a quelli previsti in origine. La procedura ha dei vantaggi per entrambe le parti. Infatti, da un lato il debitore potrà continuare a gestire personalmente la sua attività e al contempo rientrerà dei propri debiti; dall’alto il creditore si vede riconosciuta la possibilità di rientro di quanto prestato. Inoltre, non vige il principio della par condicio creditorum (letteralmente parità di trattamento dei creditori) e non è prevista la votazione dei creditori come nel caso del concordato fallimentare.

La procedura della ristrutturazione del debito è disciplinata dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267), nello specifico dall’articolo 182 bis, poi confluito negli articoli 51 e seguenti nel decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019  (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). 

Chi può accedere alla ristrutturazione del debito?

Possono richiedere la ristrutturazione dei debiti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, agricola o artigiana anche senza scopo di lucro, purché non si tratti di un’impresa minore, ovvero un’attività che presenta in maniera congiunta i seguenti requisiti:

  • Un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
  • Ricavi totali complessivi non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
  • Un ammontare complessivo di debiti non superiore a 500.000 euro.

I valori appena elencati possono essere rivisti ogni tre anni, mediante apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Le tipologie di ristrutturazione dei debiti

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede tre tipi di ristrutturazione del debito che nell’ordine sono:

  • L’accordo di ristrutturazione ordinario, ovvero quando prevede la partecipazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
  • L’accordo di ristrutturazione agevolato, quando i creditori chiamati a sottoscrivere l’intesa rappresentano almeno il 30% dei crediti e quando il soggetto debitore non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi, né rinuncia a richiedere misure protettive temporanee.
  • L’accordo di ristrutturazione del debito ad efficacia estesa, ossia quello in cui gli effetti dell’accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

 

Le fasi della ristrutturazione del debito

L’iter della procedura è piuttosto elastico e adattabile alle specifiche circostanze. Vediamo nel dettaglio le singole fasi, dalla presentazione della domanda all’esecuzione dell’accordo. 

  • La prima fase è quella del deposito dell’istanza, ovvero quella in cui viene presentato ricorso con l’accordo di ristrutturazione, i documenti fiscali e quelli contabili indicati dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (i bilanci relativi i tre anni precedenti,  le scritture contabili e fiscali obbligatorie, una relazione attuale relativa allo stato di salute dell’impresa, l’elenco dei creditori e la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi).
  • La seconda fase consiste nell’iscrizione dell’accordo di ristrutturazione del debito nel registro delle imprese di competenza. Questo è un momento significativo della procedura, da questo momento in poi, infatti, sono bloccate le azioni esecutive, le azioni cautelari e i creditori hanno trenta giorni per opporsi. 
  • La terza fase, infine, è quella dell’omologa. Una ristrutturazione del debito, infatti, deve passare dal vaglio del Tribunale competente, il quale deciderà sulla regolarità o meno della documentazione depositata e sulle eventuali opposizioni. In caso positivo non resta che dare seguito agli accordi.  Gli effetti della sentenza decorrono per le parti dal deposito della sentenza e per i terzi dall’iscrizione al registro delle imprese.

 

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