(EX) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: COS’È E COME FUNZIONA


Il contenuto di questa pagina fa riferimento alle disposizioni previste dalla precedente Legge fallimentare, ossia il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, contenente la disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.

A partire dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) pubblicato con il D.Lgs. n. 83/2022 che introduce nuove procedure concorsuali. Alcune di queste sono simili, comparabili al ‘vecchio’ codice. Clicca qui, per conoscere quali sono le nuove Procedure Concorsuali.


La legge fallimentare, ossia il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, prevede varie procedure concorsuali per risolvere lo stato di crisi di un'impresa e soddisfare coloro che vantano un credito nei confronti di quest’ultima. Una di queste procedure è l’amministrazione straordinaria. In questo nuovo articolo del glossario iCRIBIS vedremo a chi è rivolta, a cosa serve e quali sono le fasi che la compongono.

Cos’è l’amministrazione straordinaria e a cosa serve?

Le procedure concorsuali, la cui disciplina principale è contenuta nella Legge fallimentare, sono una serie di procedure giudiziali che hanno l’obiettivo di far fronte allo stato di crisi di una realtà imprenditoriale. L’amministrazione straordinaria, in particolare, è quella dedicata all’insolvenza delle grandi imprese commerciali. La sua finalità, infatti, è quella di correre in soccorso di un’azienda dichiarata insolvente, consentendo, quando possibile, la prosecuzione, la riconversione o la riattivazione del suo patrimonio produttivo. La normativa che la riguarda è stata introdotta in origine dalla legge n. 95 del aprile del 1979 per la regolamentazione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In seguito è stata modificata dal decreto legislativo n.270 dell’8 luglio 1999, dalla legge n. 39 del 18 febbraio 2004 e infine dal più recente decreto legislativo n. 14 del 14 gennaio 2019.

I requisiti per l’amministrazione straordinaria

La procedura dell’amministrazione straordinaria è riservata alle imprese individuali e a quelle collettive (ad eccezione delle società cooperative) che presentano i seguenti requisiti:

  • Un ammontare complessivo dei debiti non inferiore ai due terzi dei ricavi e dell’attivo dello stato patrimoniale dell’ultimo esercizio.
  • La presenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
  • Un numero totale di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità da almeno un anno.

 

Le procedura dell’amministrazione straordinaria

La procedura dell’amministrazione straordinaria è composta da quattro differenti fasi:

1. La presentazione dell’istanza da parte dell’imprenditore, dei creditori, dal pubblico ministero o dal tribunale d’ufficio.

2. Il tribunale competente controlla che siano presenti i requisiti per l’ammissione alla procedura, dichiara ufficialmente lo stato d’insolvenza e nomina un commissario giudiziale e un giudice delegato.                                                         

3. In base agli accertamenti effettuati il tribunale apre la procedura di amministrazione straordinaria o, in caso contrario, dichiara il fallimento dell’azienda.

4. In caso di avvio della procedura, il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) nomina un commissario straordinario, che avrà il compito di attuare un piano di risanamento dell’impresa attraverso la ristrutturazione economica dell'azienda o la cessione. 

Gli esiti dell’amministrazione straordinaria

I possibili esiti della procedura sono essenzialmente due. In caso di insuccesso, infatti, avviene la conversione in fallimento; al contrario, se il piano di risanamento produce gli effetti sperati e l’azienda recupera l’equilibrio economico, la procedura viene conclusa. La prima possibilità si ha quando, nel corso della procedura, emerge l’impossibilità di poter procedere. La conversione in fallimento può essere anche disposta se, al termine prescritto dalla legge per l’esecuzione del programma di cessione e di ristrutturazione, la cessione non si è conclusa o l’azienda non è riuscita di rispettare le sue obbligazioni e rilanciarsi. La conclusione della procedura può verificarsi anche dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo mediante un concordato proposto dall’imprenditore o da un soggetto terzo.

In questo caso il concordato deve essere autorizzato dal MiSE e sarà disciplinato secondo quanto previsto in caso di liquidazione coatta amministrativa. Infine, la cessazione della procedura dell’amministrazione straordinaria può avvenire qualora si verifichi una delle cause previste dall’art 74 del decreto legislativo n.270 dell’8 luglio 1999:

  • La mancata presentazione delle domande di ammissione al passivo.
  • Il recupero dell’imprenditore della capacità di far fronte in maniera regolare alle sue obbligazioni;
  • Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, quando tutti i debiti sono stati pagati o estinti in altro modo e sono stati pagati i compensi degli organi della procedura.
  • Quando è comunque compiuta la ripartizione finale dell’attivo.

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